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Ordinanza — n. 15298/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on sentencing, ruling it falls within trial judge's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15298/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing determination lacked sufficient reasoning. The appellant argued the penalty calculation was unmotivated, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretionary power under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed as it did not reveal arbitrary reasoning or logical flaws subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the punitive treatment belongs to the discretion of the judge of first instance and escapes the review of legality unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion lack of reasoning cassation inadmissibility penal code articles judicial arbitrariness divieto di demolizione costruzioni non autorizzate modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

posto da: VENTALORO RICCARDO nato a CATANIA il 06/05/1973 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Riccardo Ventaloro; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M