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Ordinanza — n. 15297/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15297/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for fraud and the sentencing, but the court found these arguments merely reproduced previous criticisms without specific legal critique. Consequently, the lower court's reasoning on liability, habitual behavior, and sentencing discretion was upheld as legally sound and within judicial discretion.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: An appeal is inadmissible if it merely reproduces criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court without providing a specific critique of the arguments relied upon in the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific criticism reproductive arguments judicial discretion sentencing review traffico dei pagamenti sanzioni pecuniarie truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

posto da: GIOVINAZZO GIANLUCA nato a POLISTENA il 04/02/1986 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gianluca Giovinazzo, ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di truffa a lui attribuito, non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logici dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e che non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello ha motivato, con argomentazioni del tutto prive di contraddizioni e di illogicità, tanto meno manifeste, in ordine al concorso del Giovinazzo nel suddetto reato, in quanto soggetto che aveva materialmente condotto le trattative con la persona offesa e sulla cui carta Postepay la stessa persona offesa era stata indotta a versare la somma costituente il profitto ingiusto della truffa; che il secondo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché è anch'esso meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Reggio Calabria e che non sono scanditi da una specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, con la quale la Corte d'appello ha correttamente motivato la suddetta mancata applicazione in ragione della riscontrata abitualità del comportamento del Giovinazzo, la quale abitualità, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non è esclusa dall'eventuale mancata applicazione della recidiva; che il terzo motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo «all'eccessiva pena comminata», e il quarto motivo, con il quale si deduce sempre l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo a alla mancata «concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche», non sono consentiti in sede di legittimità, atteso che la ritenuta congruità della pena e del giudizio di bilanciamento è adeguatamente motivata, rimanendo, così, tali valutazioni nell'alveo della discrezionalità giudiziale riconosciuta dalla legge e non censurabile in questa sede ove non trasmodi, come nella specie, in illogicità manifesta; che il quinto motivo, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato atteso che la Corte d'appello di Reggio Calabria ha legittimamente negato il 2suddetto beneficio in ragione dell'esistenza di precedenti condanne ostative alla concessione dello stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M