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Ordinanza — n. 15296/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15296/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15296/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: ZAPPALA' SALVATORE nato a CATANIA il 19/02/1967 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Salvatore Zappalà; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato nel delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici e, comunque, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente - come nella specie - costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito (così, in motivazione:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15296/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: ZAPPALA' SALVATORE nato a CATANIA il 19/02/1967 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Salvatore Zappalà; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato nel delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici e, comunque, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente - come nella specie - costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito (così, in motivazione:

Parole chiave

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revisione del piano regolatore piano particolareggiato violazione delle norme edilizie zona di ville zona di pianificazione divieto di demolizione
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Testo completo

posto da: ZAPPALA' SALVATORE nato a CATANIA il 19/02/1967 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Zappalà; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato nel delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici e, comunque, è manifestamente infondato poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, l'incameramento del profitto, confluito su una carta intestata al ricorrente - come nella specie - costituisce un elemento di decisiva rilevanza al fine della responsabilità del beneficiario per il delitto di truffa, trattandosi di strumento i cui estremi identificativi furono comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo al momento della vendita, circostanza che impone di ascrivere al prevenuto un ruolo essenziale nella consumazione dell'illecito (così, in motivazione:

Sez. 7, n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha escluso la possibilità di prognosi favorevole rispetto alla futura condotta del prevenuto con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sui precedenti del ricorrente, di cui uno per truffa, per cui era già stata concessa la sospensione condizionale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Gi