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Ordinanza — n. 15295/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of new arguments; facts already adequately examined by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15295/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alfio Primerano inadmissible, ordering him to pay procedural costs. Primerano argued for a lack of reasoning regarding the defendant's criminal liability for fraud and the aggravating circumstance of impaired defense. The court rejected these claims as mere repetitions of factual criticisms already thoroughly examined and dismissed by the appellate judges with correct logical and legal arguments.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of factual criticisms already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments lack of new grounds factual examination procedural economy reati contro la tranquillità pubblica segno di dominio pubblico spazio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

posto da: PRIMERANO ALFIO nato a ROSARNO il 15/03/1972 avverso la sentenza del 30/09/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Alfio Primerano; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato e la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 3 e 4 sul granitico compendio probatorio a carico del ricorrente, stante la titolarità in capo all'imputato del conto su cui è stato effettuato il versamento e di una delle utenze utilizzate per l'annuncio nonché sui vantaggi tratti consapevolmente e in concreto dall'utilizzazione dello strumento della rete, data l'impossibilità per l'acquirente di verificare la corrispondenza del veicolo alle caratteristiche indicate); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro