Cassation court dismisses appeal as grounds are merely reproducible of already reviewed and rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the request to join proceedings involved factual evaluations beyond its jurisdiction. The sole ground cited was a reproduction of arguments previously rejected by the territorial court regarding surveillance footage and witness credibility. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine requests to join proceedings that require factual assessments, nor can it re-evaluate grounds already thoroughly scrutinied and dismissed by lower courts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BULUC ALEXANDRU MARIAN nato il 27/08/1999 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alexandru Mariant considerato preliminarmente che non può essere accolta l'istanza di riunione di procedimenti che è stata avanzata il 19/02/2026 dall'avv. Stefano Argento, atteso che essa comporta delle valutazioni in punto di fatto che esulano dal sindacato della Corte di legittimità; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 2 e 3 sull'acquisizione dei filmati di videosorveglianza e del verbale di visione delle relative immagini secondo le modalità previste dalla legge nonché sulla piena attendibilità del riconoscimento operato dal teste); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro