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Ordinanza — n. 15286/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15286/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15286/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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da: KANE CHEIKH (CUI: 01ERDQV) nato il 02/05/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Cheikh Kane; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito correttamente valutato come precedenti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia il decreto penale di condanna sia l'archiviazione per particolare tenuità che, costituendo un precedente giudiziario, parimenti esclude la non abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15286/2026 — snpen · Corte di Cassazione: da: KANE CHEIKH (CUI: 01ERDQV) nato il 02/05/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Cheikh Kane; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito correttamente valutato come precedenti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia il decreto penale di condanna sia l'archiviazione per particolare tenuità che, costituendo un precedente giudiziario, parimenti esclude la non abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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permessi di dimora disoccupazione dei lavoratori migranti soggiorno illegale domanda d'asilo di cittadino nigeriano persona dimorante congedo per motivi sociali
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Testo completo

da: KANE CHEIKH (CUI: 01ERDQV) nato il 02/05/1966 avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cheikh Kane; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, avendo la Corte di merito correttamente valutato come precedenti ostativi al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sia il decreto penale di condanna sia l'archiviazione per particolare tenuità che, costituendo un precedente giudiziario, parimenti esclude la non abitualità della condotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.