Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding generic mitigating circumstances versus aggravating factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's denial of generic mitigating circumstances was not motivated in violation of law. The appellant argued for a specific analysis of all favorable and unfavorable elements, but the court held that a congruent reference to decisive negative factors, such as prior convictions and the extent of harm caused, suffices. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 362, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 363, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the judgment lacks motivation, provided the court's reasoning sufficiently addresses the decisive negative elements and does not require an exhaustive consideration of every favorable or unfavorable fact deduced by the parties.
Parole chiave
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O nato a ANDRIA il 04/02/2001 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Pastore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, la pag. 7 sulla capacità a delinquere e pericolosità sociale dell'imputato, già gravato da precedenti della stessa specie, e sulla consistenza del danno cagionato approfittando della generosità della vittima); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Giiseppe Nicastro Maria D. :la Borsellino 28 A Fu