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Ordinanza — n. 15280/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15280/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15280/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: CELENTANO GIULIO nato a PARETE il 03/03/1964 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte, a pag. 6, valorizza le continue richieste di rassicurazioni fatte dall'imputato al correo circa la genuinità delle operazioni, nonché la risposa del coimputato il quale, rappresentando di non volersi intestare l'auto poiché ne aveva troppe, introduce un elemento di ambiguità che avrebbe dovuto almeno insospettire il Celentano circa la liceità delle operazioni, quali indici inequivoci della partecipazione del ricorrente quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale;

Regesto Legislator

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art. 648-bis cod. pen, art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 15280/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte, a pag. 6, valorizza le continue richieste di rassicurazioni fatte dall'imputato al correo circa la genuinità delle operazioni, nonché la risposa del coimputato il quale, rappresentando di non volersi intestare l'auto poiché ne aveva troppe, introduce un elemento di ambiguità che avrebbe dovuto almeno insospettire il Celentano circa la liceità delle operazioni, quali indici inequivoci della partecipazione del ricorrente quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale;

Parole chiave

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ricettazione imputazione di furto prova del dolo occultamento di beni favoreggiamento scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.
art. 69 cod. pen
trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod.
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Testo completo

posto da: CELENTANO GIULIO nato a PARETE il 03/03/1964 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Celentano Giulio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte, a pag. 6, valorizza le continue richieste di rassicurazioni fatte dall'imputato al correo circa la genuinità delle operazioni, nonché la risposa del coimputato il quale, rappresentando di non volersi intestare l'auto poiché ne aveva troppe, introduce un elemento di ambiguità che avrebbe dovuto almeno insospettire il Celentano circa la liceità delle operazioni, quali indici inequivoci della partecipazione del ricorrente quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 648-bis, comma 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, contrariamente agli assunti difensivi, le denunce presentate dalle persone offese del delitto presupposto dalle quali emerge la natura pluriaggravata del furto sono tali da escludere l'invocata attenuante, al netto dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione - in motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità» (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi Kamel, Rv. 285438-01); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M