Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15279/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15279/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing was arbitrary or lacked proper motivation. The appellant argued for a violation of law regarding the calculation of the penalty and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded. The decision rests on the principle that sentencing falls within the trial judge's discretion under the Penal Code, provided it is not arbitrary, and noted that generic mitigating circumstances were already granted to the fullest extent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including the balancing of aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the trial judge and escapes the jurisdiction of the court of cassation unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing discretion generic mitigating circumstances court of cassation Italian Penal Code arbitrary reasoning penal balance inadmissible appeal consegna di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: VISCONTI FRANCESCO nato a RIVOLI il 01/06/1977 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Visconti; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove, peraltro, la pena è stata fissata nel minimo edittale (si veda, in proposito, la pag. 4); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono già state concesse nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente G i p pe Mastro Maria Da rsellino \