Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the sentencing was arbitrary or lacked proper motivation. The appellant argued for a violation of law regarding the calculation of the penalty and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded. The decision rests on the principle that sentencing falls within the trial judge's discretion under the Penal Code, provided it is not arbitrary, and noted that generic mitigating circumstances were already granted to the fullest extent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including the balancing of aggravating and mitigating circumstances, belongs to the discretion of the trial judge and escapes the jurisdiction of the court of cassation unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
posto da: VISCONTI FRANCESCO nato a RIVOLI il 01/06/1977 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Visconti; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui genericamente si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie ove, peraltro, la pena è stata fissata nel minimo edittale (si veda, in proposito, la pag. 4); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le circostanze attenuanti generiche sono già state concesse nella massima estensione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente G i p pe Mastro Maria Da rsellino \