Cassation court dismisses appeal regarding excessive sentence, recidivism, and generic mitigating circumstances as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Caputo Salvatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding excessive sentencing, the existence of recidivism, and the denial of generic mitigating circumstances to be manifestly unfounded. Consequently, the appellate court's judgment was upheld because the lower judge correctly exercised discretion based on statutory principles and concrete factual analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The sentencing judge's discretion in grading penalties and assessing recidivism is not subject to cassation review unless the decision is arbitrary or lacks a concrete factual basis, requiring a positive demonstration of mitigating elements for their application.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CAPUTO SALVATORE (CUI 01EFO4X) nato a AFRAGOLA il 02/03/1971 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Caputo Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.
4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";
Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M