Criminal appeal dismissed for reiterative argument regarding aggravated robbery violence location outside the victim's home.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of appeal was a reiterative argument. The appellant argued that the aggravated circumstance for robbery should not apply because the violent act occurred outside the victim's residence. The court rejected this, noting that the lower court already established the legislative intent and that established case law confirms the aggravating circumstance applies when violence is used outside the home to protect the dwelling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.; The aggravated circumstance for robbery applies when the unlawful possession of goods is completed in a private dwelling and violence or threats are committed subsequently in a public place, as the rationale of the provision resides in the protection of the home.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
il 28/08/1997 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gega Segi; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen. poiché la condotta violenta si sarebbe verificata fuori dall'abitazione della vittima, in realtà afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo (sul punto, il ricorso è reiterativo in quanto la Corte di merito a pag. 9 della sentenza impugnata ricostruisce la ratio legis della norma) e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di rapina impropria, sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta di impossessamento di beni altrui sia compiuta in un luogo di privata dimora e la violenza e la minaccia siano commesse, successivamente, all'esterno, in un luogo pubblico, posto che le ragioni dell'aggravante risiedono nella tutela del domicilio» (Sez. 2, n. 23331 del 02/07/2020, Milenkovic, Rv. 279479 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
D P.Q.M