Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15271/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding sentencing discretion and recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15271/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Pezone inadmissible, rejecting his claims regarding the exclusion of recidivism and the determination of the sanction. The territorial court had properly assessed the nature of the crime and the defendant's deviance as indicative of increasing culpability and indifference to legal consequences. The court ruled that sentencing falls within the discretion of the trial judge under Articles 132 and 133 of the Criminal Code, provided it is not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 132, 133 cod. pen.; The determination of the sanction and the assessment of recidivism are within the discretion of the trial judge and are not subject to cassation review unless the decision results in mere arbitrage or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal sentencing discretion recidivism exclusion Cassation review limits proportionality of punishment judicial arbitrage squadra di calcio contratto di management sportivo calciatore professionista

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PEZONE ANTONIO nato a NAPOLI il 07/09/1962 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Pezone; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, per confermare la ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha congruamente valorizzato come la natura del reato e il tipo di devianza di cui è espressione fossero sintomatici di una crescente colpevolezza e, implicitamente, dell'indifferenza dell'imputato rispetto alle conseguenze penali della propria condotta; che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e al giudizio di bilanciamento, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie - ove la pena è stata peraltro fissata nel minimo edittale -, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda, in proposito, la pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M