Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual elements for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was generic and failed to specify the factual elements underlying the criticism. The appellant contested the motivation regarding criminal liability under specific penal articles, but the appellate court's reasoning was deemed logically correct and sufficiently detailed. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed without concrete elements, resulting in a dismissal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648-491 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to indicate the specific factual elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a NAPOLI il 28/12/1990 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pierro Antonio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648-491 cod. pen., è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, al netto della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquiennale contestata all'imputato, non risultano essere estinti per prescrizione prima della sentenza di appello; che, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M