Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for fraud, arguing for acquittal or leniency, but the court found these grounds were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, critical argumentation required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds merely repeat those already examined and rejected by the lower court without offering new, specific, and critical argumentation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETTA nato a CROTONE il 10/01/1977 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pantisano Simonetta; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. chiedendo rispettivamente l'assoluzione per mancanza di una prova certa che l'imputata lo abbia commesso, l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. o, in subordine le circostanze attenuanti generiche e la riforma del trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli per l'imputata, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con riferimento all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello, richiamando anche la consolidata giurisprudenza sul punto, valorizza la titolarità in capo all'imputata della carta Postepay su cui è confluito il denaro provento di truffa (pagg. 4-5); che, la particolare tenuità del fatto è stata negata sulla scorta dei precedenti specifici di cui è gravata l'odierna ricorrente (pagg. 5-6); che, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); che, l'ultima doglianza afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
D P.Q.M