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Ordinanza — n. 15265/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fraud conviction, citing statute of limitations suspension and evidence sufficiency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15265/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Luigi Esposto's appeal inadmissible regarding a fraud conviction. The appellant argued the statute of limitations had expired and that the evidence was insufficient to prove joint responsibility. The court rejected these claims, noting that the crime's commission triggered a suspension of the limitation period under specific legislation, preventing expiration, and that the evidence logically supported the fraud charge.

Regesto Legislator

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Art. 159 cod. pen.; Art. 640 cod. pen.: The statute of limitations for fraud is suspended during the appeal process, and forged bank drafts constitute fraud when they induce error regarding guaranteed coverage.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations suspension fraud in conspiracy forged bank draft inadmissible appeal joint criminal responsibility perseguimento penale per truffa contraffazione di merci truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159 cod. pen.
Art. 640 cod. pen.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 159 cod. pen
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
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Testo completo

da: ESPOSTO LUIGI nato a MANFREDONIA il 31/05/1984 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato da Luigi Esposto; letta la memoria dell'avv. Luca Pascucci, difensore di Luigi Esposto, con la quale l'avv. Pascucci ha sostenuto l'ammissibilità del ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la prescrizione dell'attribuito reato di truffa in concorso che sarebbe maturata nel periodo intercorrente tra il deposito della sentenza della Corte d'appello e la scadenza del termine per proporre il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, atteso che, poiché il suddetto reato sarebbe stato commesso il 12/01/2018, a esso si applica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 23 giu5glo 2017, n. 103 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01), e, quindi, la sospensione dello stesso corso dalla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo, per un massimo di un anno e sei mesi, con la conseguenza che, nel caso di specie, il reato non si è a tutt'oggi ancora prescritto; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge per l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. in quanto «il pagamento con assegno circolare contraffatto costituisc[e] un illecito civile», è manifestamente infondato, atteso che la consegna di un assegno circolare - il quale, per essere emesso e firmato da una banca, si connota per essere la sua copertura garantita - tuttavia, contraffatto, si deve ritenere integrare un consapevole artificio e raggiro che aveva indotto in errore la persona offesa circa, appunto, la copertura dell'assegno e aveva consentito ai correi di ottenere l'ingiusto profitto costituito dal trattore, del valore del medesimo assegno, loro consegnato dalla persona offesa, con corrispondente danno per la stessa.

Dal che l'integrazione degli elementi costitutivi della truffa; che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa in concorso non è consentito, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in particolare, una rilettura del quadro indiziario, senza che siano prospettati travisamenti delle valorizzate emergenze processuali, e in presenza di una valutazione dello stesso quadro del tutto esente, oltre che da travisamenti, da qualsivoglia contraddizione o illogicità (si vedano, in particolare, le pagine 6-8 della sentenza impugnata, dalle quali risulta una valutazione più che adeguata e del tutto logica della sussistenza della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari comprovanti la responsabilità concorsuale dell'imputato per il suddetto reato); 2rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M