Ordinanza — n. 15262/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: DI GIUSEPPE KEVIN nato a SANT'OMERO il 17/04/1998 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Di Giuseppe Kevin; Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 6/03/2026 formale rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen. che comporta l'estinzione del rapporto processuale e conseguente irrevocabilità della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen, art. 591 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15262/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 589 cod. proc. pen. che comporta l'estinzione del rapporto processuale e conseguente irrevocabilità della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: DI GIUSEPPE KEVIN nato a SANT'OMERO il 17/04/1998 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Giuseppe Kevin; Considerato che il difensore del ricorrente ha presentato il 6/03/2026 formale rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen. che comporta l'estinzione del rapporto processuale e conseguente irrevocabilità della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921).
P.Q.M.
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