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Ordinanza — n. 15261/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for theft and robbery as generic and inadmissible under Article 591.1.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15261/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Di Giorgio and Di Guglielmo inadmissible due to a lack of specific grounds required by law. The appellants challenged the conviction for robbery and sentencing, but the court found their arguments merely repetitive of previous rulings and unrelated to the specific facts of the case. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and not merely repeat arguments already rejected by the lower court, otherwise they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity repetitive arguments theft and robbery court costs licenziamento per furto furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
e la riduzione della pena complessivamente irrogata, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 628 cod. pen.
Letti i ricorsi di Di Giorgio Antonio e Di Guglielmo Luana; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso del Di Giorgio, che contestano sotto vari profili la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
Art. 624 cod. pen.
pen., chiedendo in via principale l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o, in subordine, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
6-10); che, i giudici hanno implicitamente motivato il diniego alla concessione dell'art. 131-bis cod.
Art. 116 cod. pen.
Considerato che l'unico motivo di ricorso della Di Guglielmo Luana, con cui si chiede l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.
Art. 110 cod. pen.
9-10 della sentenza impugnata); che, in merito all'estensione a titolo di concorso ex art. 110 cod.
art. 628 cod. pen
Letti i ricorsi di Di Giorgio Antonio e Di Guglielmo Luana; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso del Di Giorgio, che contestano sotto vari profili la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 624 cod. pen
pen., chiedendo in via principale l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o, in subordine, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
6-10); che, i giudici hanno implicitamente motivato il diniego alla concessione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 116 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso della Di Guglielmo Luana, con cui si chiede l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1451 del 22/11/1966
Sez. 2, n. 40443 del 03/10/2018
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Testo completo

posti da: DI GIORGIO ANTONIO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 03/10/1990 DI GUGLIELMO LUANA nato a MILANO il 04/11/1994 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Di Giorgio Antonio e Di Guglielmo Luana; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso del Di Giorgio, che contestano sotto vari profili la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., chiedendo in via principale l'assoluzione per particolare tenuità del fatto o, in subordine, la riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen. e la riduzione della pena complessivamente irrogata, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, la Corte di Appello, in accordo con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ha correttamente qualificato il fatto come rapina impropria consumata, valorizzando la circostanza che la coimputata si fosse allontanata dal supermercato con la refurtiva e che l'odierno ricorrente, una volta sopraggiunto all'esterno del locale un addetto alla sicurezza, lo avesse ripetutamente spintonato al fine di fuggire con i beni precedentemente sottratti dalla Di Guglielmo, garantendosi così l'impunità (si vedano, pagg. 6-10); che, i giudici hanno implicitamente motivato il diniego alla concessione dell'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di elementi concreti emergenti nel caso di specie, tali da non poter qualificare il fatto come particolarmente tenue; che, i motivi sulla dosimetria della pena e sulla concessione delle sanzioni sostitutive, oltre ad essere totalmente generici, sono altresì manifestamente infondati poiché afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, pag.11 della sentenza impugnata);

Considerato che l'unico motivo di ricorso della Di Guglielmo Luana, con cui si chiede l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto denunzia una asserita illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori; che, la Corte di merito ricostruisce la vicenda valorizzando gli inequivoci dati probatori emersi in dibattimento, secondo cui l'imputata, dopo aver sottratto della merce all'interno di un supermercato, allontanandosi dal locale e vedendo un 2addetto alla sicurezza che la rincorreva per braccarla, abbia scientemente lanciato la propria borsa con all'interno il maltolto verso il coimputato che la attendeva fuori, ben potendosi rappresentare, data la dinamica e la natura della propria azione delittuosa, che il correo adoperasse violenza al fine di garantire loro l'impunità (si vedano sul punto, pag. 9-10 della sentenza impugnata); che, in merito all'estensione a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. del fatto più grave commesso dal coimputato, la sentenza si pone in assoluta continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui « se durante l'esecuzione di Atti idonei a commettere furto uno dei compartecipi, che faccia da 'palo', reagisca con violenza ai carabinieri, che lo abbiano sorpreso, al fine di conseguire la sua impunita ' e quella dei correi, deve ravvisarsi l'ipotesi di rapina impropria della quale devono rispondere anche gli altri concorrenti non partecipanti direttamente alla violenza, in quanto questa, anche se non voluta, rientrava nella logica previsione di reazione in caso di sorpresa» (Sez. 1, n. 1451 del 22/11/1966 (dep. 1967), Garbieli, Rv. 1041519 e «in tema di concorso anomalo, costituisce sviluppo logicamente prevedibile del programmato delitto di furto l'uso di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o del terzo intervenuto dopo la sottrazione della cosa, che fa progredire l'azione criminosa in rapina impropria, ascrivibile al compartecipe che non ha partecipato all'esecuzione materiale della violenza o minaccia» (Sez. 2, n. 40443 del 03/10/2018, Jamarishvili, Rv. 274467-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M