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Ordinanza — n. 15259/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for robbery and assault, citing lack of merit and flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15259/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Persiani and Zaharia inadmissible, ordering them to pay court costs. Persiani argued the lower court's reasoning regarding her responsibility for robbery and assault was flawed, while Zaharia contested his liability for robbery and the denial of a minor participation mitigation. The court rejected these claims, stating that Persiani's appeal merely re-evaluated evidence without logical errors, and Zaharia's arguments were either already addressed or based on a misunderstanding of the 'palo' role's legal implications.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 114 cod. pen.: Appeals alleging vices of motivation are inadmissible if they merely re-evaluate evidence without demonstrating logical contradictions or if they misinterpret statutory rules regarding minor participation in crimes.

Parole chiave

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vizio di motivazione responsabilità penale concorso di reato circolazione attenuante ruolo di palo inammissibilità ricorso rapina e lesioni partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 114 cod. pen.
art. 114 cod. pen
art. 144 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
23 della sentenza impugnata) - non trasmodino in arbitrio e in evidente illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

posti da: PERSIANI GRAZIELLA nato a MONTEODORISIO il 02/08/1970 ZAHARIA GEORGEL nato il 05/12/1970 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, nell'interesse di Graziella Persiani e di GeorgerZaharia, ritenuto che l'unico motivo del ricorso di Graziella Persiani, con il quale si deduce il vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per i reati di rapina di cui al capo a) e di lesioni personali di cui al capo b) non è consentito, perché è volto a prefigurare una rivalutazione e un'alternativa lettura delle fonti probatorie, in particolare, una rilettura del quadro indiziario, senza che siano prospettati travisamenti delle valorizzate emergenze processuali, e in presenza di una valutazione dello stesso quadro del tutto esente, oltre che da travisamenti, da qualsivoglia contraddizione o illogicità, tanto meno manifesta (si vedano, in particolare, le pagine 9-14 della sentenza impugnata, dalle quali risulta una valutazione più che adeguata e del tutto logica della sussistenza della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari comprovanti la responsabilità dell'imputata per i suddetti due reati); ritenuto che il primo motivo del ricorso di Georgel Zaharia, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di rapina di cui al capo j) e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.:

a) quanto al primo aspetto dell'affermazione di responsabilità, non è consentito perché è riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello (si vedano le pagine 20-23 della sentenza impugnata), senza essere scandito da una specifica critica delle argomentazioni che sono state poste a base della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);

b) quanto al secondo aspetto del mancato riconoscimento ella circostanza attenuante di cui all'art. 114, cod., pen., è manifestamente infondato, atteso che, posta la del tutto logica attribuzione all'imputato del ruolo di "palo", la Corte di cassazione ha chiarito che non si può riconoscere l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312-02); che il secondo motivo del ricorso di Georgel Zaharia, con il quale si deducono il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione «in riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze del reato ritenute equivalenti», non è consentito perché, a parte la riproposizione della manifestamente infondata censura circa il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 144 cod. pen., il vaglio della Corte di cassazione non si può estendere alle valutazioni di merito che orientano il giudizio di bilanciamento ove queste - come nel caso di specie (si 2veda la pag. 23 della sentenza impugnata) - non trasmodino in arbitrio e in evidente illogicità (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M