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Ordinanza — n. 15254/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on facts; mere complaints insufficient to challenge liability for fuel theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15254/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's finding of liability for fuel theft. The court held that the appellant, as the sole manager of fuel cards and password holder, was responsible for the illicit withdrawals made under a prior agreement with an unknown third party. Consequently, the court ruled that mere factual complaints without new evidence could not overturn the established facts regarding the appellant's exclusive control and intent to conceal the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 314 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Mere complaints regarding factual findings in a liability declaration do not constitute grounds for appeal in a legitimacy proceeding when the Supreme Court has already ascertained the facts and the appellant held exclusive control over the means of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
fuel theft liability legitimacy appeal factual complaints exclusive control concealment of crime inadmissible appeal criminal responsibility flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 314 cod. pen
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Testo completo

posto da: BOFFELLI FRANCESCO nato a LODI il 01/10/1966 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Boffelli Francesco; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione della sentenza - pronunciata in sede di rinvio a seguito della pronuncia rescindente della Corte di Cassazione del 19/09/2024 - posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; che, la Suprema Corte nella sentenza di annullamento muove da dato di fatto - asseverato nel giudizio di rinvio e condiviso anche nel presente provvedimento - che "la distrazione deve essere al ricorrente addebitata" (pag. 4).

Ciò in quanto egli era l'unico gestore delle tessere carburante, destinate al rifornimento delle vetture ASL e l'unico a disporre in via esclusiva delle password di utilizzo. Se poi a tale dato fattuale si aggiunge, per come accertato nella sentenza di merito, che sempre all'imputato si deve la falsa rappresentazione documentale volta a ricondurre a legittimità i costi di rifornimento sostenuti con carte non più in uso all'Amministrazione, poco importa che lo stesso non sia stato sorpreso nell'atto dell'illecito rifornimento, in quanto sempre al ricorrente tale illecita appropriazione dovrebbe ricondursi avendo costui, nell'ambito di un previo concerto con un terzo ignoto, creato le condizione affinché si verificasse la distrazione.

Da ultimo, come evidenziato dalla sentenza rescindente e confermato nel successivo giudizio rescissorio, gli artifici e raggiri risultano essere stati attuati dall'imputato non al fine di conseguire il possesso dei beni ma per celare le proprie azioni delittuose, configurandosi nel caso di specie non una truffa ma l'ipotesi di cui all'art. 314 cod. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che denuncia la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione di tutte le condotte ascritte all'imputato, è manifestamente infondato in quanto, come correttamente rilevato dalla sentenza di merito alle pagg. 7-8, per le condotte realizzate dal 6/05/2012 al 11/11/2012 non risulta ancora essere maturato il supposto effetto estintivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M