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Ordinanza — n. 15253/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding notification of warning and sentencing for suspected property acquisition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15253/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tarek Amdouni inadmissible, rejecting arguments regarding procedural defects and sentencing. The court found that the warning notice was validly served at the appointed defender's address and that the defendant's absence did not invalidate the citation. Furthermore, the appellate court correctly applied established principles regarding the subjective element of the crime and the appropriateness of the custodial sentence given the defendant's prior record and the value of the stolen item.

Regesto Legislator

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Art. 415-bis c.p.p.; Art. 648, 712, 131-bis, 20-bis, 133 c.p.; The notification of a warning notice to a defender domiciliary is valid even if the defendant is in custody; the subjective element of the crime of receiving stolen goods can be inferred from the lack of proven provenance; and the imposition of a custodial sentence is justified when the defendant has a prior criminal record, regardless of the low value of the item involved.

Parole chiave

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notification of warning notice defender domiciliary service crime of receiving stolen goods subjective element inference custodial sentence justification prior criminal record inadmissible appeal difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 415-bis c.p.p.
a) come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello, l'avviso di cui all'art. 415-bis cod.
Art. 648 c.p.
Art. 712 c.p.
Art. 131-bis c.p.
5-6 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 20-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Law 689/1981, Art. 53
e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n.
art. 415-bis cod. proc. pen
a) come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello, l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
5-6 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay
ben può essere notificato presso il difensore domiciliatario (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv.
Sez. 2, n. 20197 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
268713-01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino
248265-01; Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv.
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Testo completo

ato il 25/01/1985 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Tarek Amdouni, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di inosservanza degli artt. 178, lett. c), 179, 185 e 420-quater cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che:

a) come è stato correttamente affermato dalla Corte d'appello, l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. ben può essere notificato presso il difensore domiciliatario (Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, Belay, Rv. 283264-01);

b) il decreto di citazione a giudizio risulta essere stato personalmente notificato all'imputato il 25/10/2022 presso la Casa circondariale di Viterbo dove lo stesso si trovava ristretto (e l'Amdouni ha rinunciato a comparire alle udienze del 26/06/2023 e del 30/10/2023 davanti al Tribunale di Ancona); che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto come acquisto di cose di sospetta provenienza, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione al caso di specie del principio, costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa (come nel caso di specie), o non attendibile, indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 20197 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01;

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713-01; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265-01; Sez. 2, n. 25756 del 11/06/2008, Nardino, Rv. 241458-01) (pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché il «travisamento dei dati processuali», con riguardo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, atteso che tale mancato riconoscimento, per la non esiguità del danno in ragione del valore del telefono cellulare ricettato, alla luce della sua marca e modello (un I-phone modello 6 seminuovo), appare del tutto corretta e logica e non in contraddizione con il fatto che, come era stato affermato dal Tribunale di Ancona, lo stesso telefono fosse inutilizzabile ma solo in quanto bloccato; che il quarto motivo, che deduce il vizio di violazione degli artt. 20-bis e 133 cod. pen. e dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e il vizio di contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riguardo alla mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva, è 2manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello ha legittimamente tenuto conto dei precedenti penali dell'imputato, valutandoli, correttamente, nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva a prevenire il pericolo di commissione di altri reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M