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Ordinanza — n. 15252/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15252/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial on procedural grounds regarding the abbreviated trial and a new assessment of criminal liability for robbery. The court rejected these claims as they sought a factual re-evaluation outside the scope of legal review and lacked specific identification of procedural errors.

Regesto Legislator

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.: Appeals challenging the denial of abbreviated trial procedures or seeking a re-evaluation of evidence are inadmissible unless they identify specific, distinct procedural violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal abbreviated trial procedure criminal liability review procedural violation Cassation jurisdiction rinnovo del permesso di dimora rimborso dei contributi agli stranieri nuova domanda di rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) e b), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024
Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv.
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Testo completo

posto da: BERNUY ESTEBAN MAGGYVER KENGY nato il 17/08/1968 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Esteban Maggyver Kengy Bernuy; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione nel termine per formulare richiesta di definizione del procedimento con le forme del rito abbreviato, è manifestamente infondato poiché prospetta un'interpretazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in palese contrasto con il dato normativo e con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v. Sez. 5, n. 23569 del 02/02/2024, G., Rv. 286740 - 01), puntualmente richiamato dai giudici di merito a pag. 5; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, non è consentito poiché è finalizzato a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dalla Corte territoriale, che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sulla ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di merito alla luce delle riscontrate dichiarazioni puntuali credibili e coerenti della persona offesa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M