Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15251/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal violation details under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15251/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the legal violation claim. The appellant argued for a finding of criminal liability for the offense of receiving stolen goods, but the appeal failed to specify the exact legal error. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the requirements for judicial review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if the alleged violation of law is generic and lacks the specific elements required to allow the reviewing court to exercise its supervisory function.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds violation lack of specific elements procedural code requirements judicial review limitations lettera di vettura responsabilità del vettore tassa sul traffico pesante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PALLOTTI ENRICO nato a FERMO il 14/04/1968 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Enrico Pallotti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di ricettazione contestato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MFL2 ,