Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court findings without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Negri Cinzia inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found that both grounds challenging the conviction for illegal occupation were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court held that these complaints lacked the specific argumentative critique required for a valid appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must present specific new arguments; mere repetition of lower court findings renders them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: NEGRI CINZIA nato a ROMA il 03/07/1973 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Negri Cinzia; Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. chiedendo l'assoluzione dell'imputata per mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie, rappresentato dekllo stato di permanenza nell'alloggio abusivamente occupato, o, in subordine, per particolare tenuità del fatto, non sono consentiti in sede di legittimità perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la prima doglianza risulta aspecifica a fronte di un accertamento che fonda il momento occupativo non solo sulla scorta dell'autocertificazione di residenza fatta dall'imputato, ma anche sulla base di ulteriori elementi di fatto citati a pag. 2 della sentenza impugnata — e che hanno fondato anche il diniego alla concessione dell'art. 131-bis cod. pen. - i quali permettono di stimare la permanenza abusiva dell'odierna ricorrente in un periodo che va almeno dal 2/05/2019 al 27/04/2021; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M