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Ordinanza — n. 15249/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15249/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15249/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nato a ROMA il 22/11/1998 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Canali Mishelle; Rilevato che, stante la mancanza della procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione, si versa in una delle ipotesi di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. tale per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MGiov nni Aiòli Maria Daniela Borsellino 2

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15249/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. tale per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MGiov nni Aiòli Maria Daniela Borsellino 2

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico indigenza processuale non provata difetto formale di procedura
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Testo completo

nato a ROMA il 22/11/1998 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Canali Mishelle; Rilevato che, stante la mancanza della procura speciale al difensore per proporre ricorso in Cassazione, si versa in una delle ipotesi di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. tale per cui va dichiarata l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MGiov nni Aiòli Maria Daniela Borsellino 2