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Ordinanza — n. 15246/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper fact reconstruction and failure to raise sanction argument on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15246/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hadidi Sabeur inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the claim that the lower court's fact-finding regarding the robbery was legally flawed, noting that such factual evaluation is exclusively the province of the trial judge. Furthermore, the appeal was barred because the specific argument concerning the severity of the sanction was not previously raised as a ground for appeal, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 628 cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court or if it raises a sanction argument not previously deduced as a ground for appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact reconstruction sanction severity procedural default Court of Cassation commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati tentata rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
207944); Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Hadidi Sabeur; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Hadidi Sabeur; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

posto da: HADIDI SABEUR nato il 15/06/1989 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hadidi Sabeur; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5-6 dove la Corte ha correttamente ricostruito i fatti oggetto del presente procedimento, valorizzando le plurime e convergenti dichiarazioni rese sia dalla persona offesa che dagli inquirenti i quali, giunti sul posto pochi minuti dopo la rapina, hanno avuto modo di costatare le condizioni di salute della vittima e raccoglierne le prime dichiarazioni), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il trattamento sanzionatorio non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;

Vista che nulla aggiunge la memoria della difesa del 26/02/2026 con cui si chiede di rimettere il ricorso alla sezione ordinaria, alla luce dei decisivi profili di inammissibilità del ricorso rilevati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M