Ordinanza — n. 15239/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: CAMPOCHIARO ENRICO nato a NAPOLI il 21/11/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Campochiaro Enrico; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMai zki 2
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 517-ter cod. pen; Ordinanza — n. 15239/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 474-648 cod. pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMai zki 2
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CAMPOCHIARO ENRICO nato a NAPOLI il 21/11/1967 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Campochiaro Enrico; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474-648 cod. pen., chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione del fatto di cui al capo 2 nell'ipotesi di cui all'art. 517-ter cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MMai zki 2