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Ordinanza — n. 15238/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it cannot re-evaluate factual findings or logical reasoning of lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15238/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Motalib Abdul inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability, arguing illogicality in the assessment of evidence and historical facts. The court rejected this, affirming that it lacks the authority to re-examine the factual findings or the logical consistency of the trial court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or the logical reasoning of the lower court, rendering appeals based on alleged illogicality or different fact-finding inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability inadmissible appeal factual findings logical reasoning Court of Cassation preclusion principle evidence assessment motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Letto il ricorso di Motalib Abdul; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.
art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Motalib Abdul; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: MOTALIB ABDUL nato il 07/05/1985 avverso la sentenza del 15/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Motalib Abdul; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-6) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; che, peraltro, la dedotta discrasia in punto di logicità della motivazione in ordine ai differenti esiti raggiunti riguardo al proscioglimento di altro originario coimputato non assume una valenza distonica, in quanto non si fonda sull'acquisizione di un riscontro negativo dell'individuazione operata nei confronti di questo soggetto, ma consegue all'assenza di idonee garanzie procedimentali che a quella "prova" consentissero di assumere la necessaria genuinità, stante la mancanza — a differenza invece dell'odierno ricorrente — di ulteriori convergenti elementi di riscontro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M