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Ordinanza — n. 15237/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for reiterating lower court arguments and rejecting generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15237/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the conviction for the crime in Article 640-ter of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new substantive reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 640-ter cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already raised and rejected at the appellate level, failing to offer a specific and argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments generic mitigating circumstances Article 640-ter penal code Court of Cassation sanzioni pecuniarie motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 640-ter cod. pen.
Letto il ricorso di Tramontano Enzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 640-ter cod. pen
Letto il ricorso di Tramontano Enzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

posto da: TRAMONTANO ENZO nato a SAN FELICE A CANCELLO il 07/12/1990 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tramontano Enzo; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano le pagg. 2-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 4-5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettínelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M