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Ordinanza — n. 15236/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for fraud as arguments lack specificity and repeat lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15236/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellants challenged the conviction for fraud and the denial of mitigating circumstances, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals must contain specific arguments distinct from those previously examined; generic or repetitive complaints regarding the motivation of the lower court judgment are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific argumentation repetition of previous grounds fraud conviction mitigating circumstances denial perseguimento penale per truffa complicità in sottrazione d'imposta falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 609 c.p.p.
Art. 640 cod. pen.
Letti i ricorsi di Pantisano Simonetta e Calabretta Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Pantisano Simonetta, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Considerato che il secondo motivo di ricorso di Pantisano Simonetta, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.
art. 640 cod. pen
Letti i ricorsi di Pantisano Simonetta e Calabretta Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Pantisano Simonetta, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 131-bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo di ricorso di Pantisano Simonetta, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n.1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

posti da: CALABRETTA SALVATORE nato a CROTONE il 06/11/1984 PANTISANO SIMONETTA nato a CROTONE il 10/01/1977 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;n.*

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Pantisano Simonetta e Calabretta Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Pantisano Simonetta, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano pag. 4-5), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la doglianza difensiva concernente la supposta denuncia orale sporta dall'imputata e il contestuale blocco della carta — effettuato solo dopo l'accredito e il successivo prelievo della somma oggetto di truffa — risulta non decisiva in quanto, dalla lettura della sentenza impugnata emerge come il coimputato Calabretta abbia fornito alla persona offesa le credenziali della PostePay e il codice fiscale della Pantisano, elemento questo inequivoco della sua piena partecipazione al proposito criminoso, risultando irrilevante la successiva supposta denuncia di smarrimento, eseguita probabilmente per dissimulare la propria condotta;

Considerato che il secondo motivo di ricorso di Pantisano Simonetta, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6); che, gli elementi indicati nel ricorso a sostegno dell'applicazione della speciale causa di non punibilità,secondo cui non vi sarebbe un riscontro documentale degli indici di disvalore indicati in sentenza a giustificazione del diniego, non sono rilevanti poiché non costituiscono un dato dirimente, che invece va ricercato nella somma non lieve costituente l'illecito profitto nonché nelle modalità non affatto elementari della condotta concertata e logicamente rivelatrice di abitualità;

Ritenuto che il terzo motivo di Pantisano Simonetta i motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in presenza (si vedano pagg. 6-7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Calabretta Salvatore, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute motivatamente infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso di Calabretta Salvatore, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per mancanza degli artifici e raggiri, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, la Corte di Appello ha correttamente rinvenuto nella condotta del Calabretta gli artifici e i raggiri sulla scorta una pluralità di condotte, tra cui l'aver dato all'acquirente del bene un nominativo falso e una postepay appartenente ad un'altra persona, salvo poi, una volta ricevuto il corrispettivo, far perdere le proprie tracce senza cercare contatti o fornire una qualsiasi altra spiegazione (si vedano pagg. 5-6); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. P.Q.M