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Ordinanza — n. 15235/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific arguments and reiterating lower court rejections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15235/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Scognamiglio Giovanni and Pasquale inadmissible, ordering them to pay legal costs. The appellants challenged the conviction for attempted extortion and the application of specific sentencing circumstances, arguing for leniency or different legal application. The court rejected these claims because the arguments merely repeated those already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they lack specificity by merely reiterating arguments already rejected by the appellate court without offering a new, concrete critique of the judgment's reasoning.

Parole chiave

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lack of specificity reiteration of arguments inadmissible appeal attempted extortion sentencing circumstances censura formulata in modo carente motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con congrua motivazione dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 628, comma 3, n. 3-bis cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Scognamiglio Giovanni, che contesta l'applicazione della circostanza aggravate di cui all'art. 628, comma 3, n.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 120/2023
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Testo completo

posti da: SCOGNAMIGLIO PASQUALE nato a NAPOLI il 08/04/1968 SCOGNAMIGLIO GIOVANNI nato a NAPOLI 11 18/04/1992 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Scognamiglio Giovanni e Scognamiglio Pasquale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Scognamiglio Giovanni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si vedano le pagg. 5-6), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di lieve entità - così come introdotta a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2023 - non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale, a pagina 4, ha motivato il diniego valorizzando sia il valore complessivo della richiesta estorsiva, sia le concrete modalità della condotta, estrinsecatesi nell'andare presso la privata dimora della persona offesa con fare minaccioso e nell'aver colpito la di lui moglie incinta), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, tra l'altro, con riferimento alla posizione di Scognamiglio Pasquale, la censura non è consentita in sede di legittimità in quanto vi è stato concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso di Scognamiglio Giovanni, che contesta l'applicazione della circostanza aggravate di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate con congrua motivazione dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M