Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15234/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific arguments and infounded challenge to general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15234/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued against the factual basis for criminal liability and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as they merely repeated lower court arguments without substantive critique and lacked a valid basis for challenging the application of leniency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must present specific and arguable grounds; a challenge to the denial of general mitigating circumstances is infounded if the lower court's reasoning is logical and references decisive elements without needing to address every favorable fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability general mitigating circumstances inadmissible appeal lack of specific grounds Court of Cassation rimborso delle spese addebito di tasse ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di De Gennaro Luca; Ritenuto che primo il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di De Gennaro Luca; Ritenuto che primo il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: DE GENNARO LUCA nato a NAPOLI il 22/03/1984 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Gennaro Luca; Ritenuto che primo il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (sul punto, si veda pag. 3), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M