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Ordinanza — n. 15232/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15232/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15232/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MAZOUZ MUSTAPHA nato il 07/08/1995 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Mazouz Mustapha; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (gli elementi da cui il giudice di appello ha desunto la sussistenza del dolo sono indicati in motivazione nelle pagg. 11-14), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Regesto Legislator

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art. 628 cod. pen; Ordinanza — n. 15232/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 628 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (gli elementi da cui il giudice di appello ha desunto la sussistenza del dolo sono indicati in motivazione nelle pagg. 11-14), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Parole chiave

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rapina qualificata aggravamento della pena reiterazione di reati penali infrazione qualificata ripudiazione tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod. pen
Letto il ricorso di Mazouz Mustapha; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen.
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Testo completo

posto da: MAZOUZ MUSTAPHA nato il 07/08/1995 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mazouz Mustapha; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (gli elementi da cui il giudice di appello ha desunto la sussistenza del dolo sono indicati in motivazione nelle pagg. 11-14), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione denunciando l'inattendibilità della deposizione della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 10-14), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito - la quale disattende le doglianze difensive sulla scorta di precisi elementi probatori, attraverso una valutazione di merito estranea al sindacato di legittimità (si veda pag. 15) - dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;

Considerato che il quarto motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è anch'esso meramente reiterativo di profili di censura già analizzati a disattesi dal giudice di merito il quale, a pag. 16 della sentenza impugnata, ha evidenziato come il valore dei beni - da valutare al momento della sottrazione - sia un elemento ostativo al riconoscimento della suddetta attenuante; 2Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lesioni o percosse, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (la quale, nel ripercorrere nelle pagg. 10-14 gli eventi e dar loro una corretta qualificazione giuridica, ha ritenuto che si trattasse di una rapina), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M