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Sentenza — n. 15230/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15230/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15230/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osto da: CATALANO FILOMENA nato a VENEZIA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Catalano Filomena; Rilevato che si procede per reato perseguibile a querela; Vista la remissione della querela della persona offesa di cui al verbale CC della Stazione di Campobasso del 10/03/2026 e l'accettazione dell'imputata di cui al verbale CC della Stazione di Perugia il 16/03/2026; rilevato, pertanto, che è sopravvenuta una causa di estinzione del reato, da rilevarsi, a cura del Collegio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; che, pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condannandosi ex lege la ricorrente alle spese del presente giudizio in assenza di diverso accordo tra le parti; P.Q.M P.Q.M2 J4P,k 2026' 2

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15230/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen.; che, pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condannandosi ex lege la ricorrente alle spese del presente giudizio in assenza di diverso accordo tra le parti; P.Q.M P.Q.M2 J4P,k 2026' 2

Parole chiave

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condono delle spese procedurali remissione della pena abbandono del procedimento penale restituzione in pristino sospensione di pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

osto da: CATALANO FILOMENA nato a VENEZIA il 14/02/1980 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Catalano Filomena; Rilevato che si procede per reato perseguibile a querela; Vista la remissione della querela della persona offesa di cui al verbale CC della Stazione di Campobasso del 10/03/2026 e l'accettazione dell'imputata di cui al verbale CC della Stazione di Perugia il 16/03/2026; rilevato, pertanto, che è sopravvenuta una causa di estinzione del reato, da rilevarsi, a cura del Collegio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; che, pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condannandosi ex lege la ricorrente alle spese del presente giudizio in assenza di diverso accordo tra le parti; P.Q.M P.Q.M2 J4P,k 2026' 2