Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specifically allege grounds in appeal and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant failed to specifically allege the first ground of appeal regarding the motivation for attempted robbery, violating procedural requirements for appellate review. Additionally, the second ground concerning mitigating circumstances was deemed unfounded as the lower court's reasoning was logical and sufficient. The court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to allow the appellate judge to exercise its supervisory function.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specifically alleged in the appeal brief or lack the required specificity to enable the appellate court to identify the grievances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SCALABRINO SALVATORE nato a MAGENTA il 15/10/1981 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Scalabrino Salvatore; Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denuncia la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente e specificamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe anche dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che, inoltre, la doglianza sarebbe stata aspecifica perché priva dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte e correttamente valorizzato dal giudice di Appello, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MCosì deciso in Roma, il 17 marzo 2026 Il Consigli e estensore La Presidente rtlli Maria Dant a Borsellino P C) S TtcrA 2 R 2026 iWWZ niks.