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Ordinanza — n. 15227/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural timing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15227/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of contestation merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The appellant argued for the application of Article 131-bis of the Penal Code regarding particular triviality, but the court found this claim unsupported by concrete evidence of the crime's nature and the agent's subjective awareness. Consequently, the appeal was rejected as procedurally flawed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: An appeal in cassation is inadmissible if it is based on the mere repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance or appeal, failing to provide a specific and arguable critique of the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal particular triviality reiteration of arguments Article 131-bis procedural timing Court of Cassation criminal procedure professioni giudiziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Melzi Felice; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Melzi Felice; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D'Ambrosio
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
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Testo completo

posto da: MELZI FELICE nato a MARATEA il 24/08/1984 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Melzi Felice; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, al netto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «poiché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non sussistendo alcuna identificazione tra continuazione e abitualità, può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è legittimo se è stata considerata la continuazione fra i vari episodi come sintomatica della frequenza e durata della violazione nonché della pervicacia e delle modalità subdole utilizzate » (Sez. 2, n. 42579 del 10/09/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928-01), la Corte di merito ha correttamente escluso che il fatto fosse tenue sulla scorta di elementi concreti, quali appunto la reiterazione nel tempo delle condotte, l'odiosità delle stesse e la qualità soggettiva dell'agente il quale, essendo un professionista, avrebbe dovuto essere ancora più sensibile e consapevole del disvalore delle proprie azioni (sul punto, si veda pag. 10 della sentenza impugnata); che il delitto di cui al capo A) della rubrica, essendo soggetto alla disciplina introdotta dalla I. n. 103/2017 c.d. "legge Orlando", non risulta essere prescritto prima del giudizio di appello; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.M