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Ordinanza — n. 15226/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for patent plea regarding agreed sentencing under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15226/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged the agreed sentencing for a specific crime, alleging a violation of the Criminal Code regarding penalty quantification. The court ruled that such complaints are not permitted for appeals against sentences resulting from plea bargains concluded after August 3, 2017, as they fall outside the scope of admissible grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against sentences resulting from plea bargains concluded after August 3, 2017, are inadmissible for complaints regarding the quantification of the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal plea bargain sentencing patent plea agreed penalty Criminal Procedure Code

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Avezzano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Razoin Abdellah la pena concordata, per il reato di cui all'art.
art. 133 cod.pen
- Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

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Testo completo

posto da: RAZOIN ABDELLAH nato il 03/07/1999 avverso la sentenza del 21/10/2025 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Avezzano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Razoin Abdellah la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73.comm4 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto tenuto conto dell'accordo intervenuto proprio sulla quantificazione della pena.

Tale motivo non è denunciabile come motivi di ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

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