Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15223/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing below statutory minimum lacks sufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Pirozzi Emanuele inadmissible, upholding the lower court's sentence of four years imprisonment and a €20,000 fine. The appellant argued the penalty was below the statutory minimum without adequate justification, while the territorial court confirmed the sentence as congruent with the crime's gravity. The court ruled that detailed motivation is unnecessary when the penalty falls below the median but remains above the minimum, provided the deviation is justified by the offense's specifics.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 133 cod. pen.: A sentencing below the median edictal range is permissible if the deviation from the minimum is justified by the gravity of the facts, without requiring exhaustive motivation for every criterion.

Parole chiave

Generato dall'IA
sentencing below minimum statutory edictal range penal motivation requirements median penalty calculation inadmissible appeal criminal penalty deviation rehabilitative function reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 133 cod. pen.
In ogni caso, la corte territoriale ha assolto all'obbligo di motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
In ogni caso, la corte territoriale ha assolto all'obbligo di motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 5 n. 36407 del 02/10/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: PIROZZI EMANUELE nato a ROMA il 15/12/1985 avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il ricorso di Pirozzi Emanuele che contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena superiore ai minimi edittali di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è manifestamente infondato. La torte territoriale ha confermato la misura della pena inflitta dal giudice di primo grado, ritenuta congrua, di anni quattro di reclusione e C 20.000 di multa, muovendo dalla pena base di anni otto di reclusione e C 35.000 di multa, con uno scostamento minimo dal minimo edittale di anni sei d;reclusione, giustificato dalla gravità del fatto e delle modalità dell'azione come ben descritto a pag. 2 della motivazione, in un contesto nel quale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01).

In ogni caso, la corte territoriale ha assolto all'obbligo di motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena, giustificando con motivazione congrua e non illogica, il minimo scostamento dalla pena minima di anni sei e ben al di sotto della pena mediana (di anni tredici calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo come indicato da Sez. 5, n. 36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M