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Ordinanza — n. 15221/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding weight-based evidence for non-personal use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15221/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the conviction for drug trafficking. The lower court found the defendant's possession of 8.71 grams of hashish, combined with money and pre-packaged doses, proved a non-personal use intent. The court ruled that the significant weight provided a logical basis for denying the defense of non-punishability and the particular slightness of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 731 comma 5 d.P.R. 309/1990; Art. 131-bis c.p.: The court may infer non-personal use from significant drug quantities and packaging, and the particular slightness of the offense requires both minor harm and non-habitual behavior, neither of which the appellant proved.

Parole chiave

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drug trafficking conviction non-personal use inference particular slightness offense hashish quantity evidence inadmissible appeal ruling sanzione amministrativa termine di perenzione decadenza legale

Disposizioni normative citate

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Art. 731 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Art. 131-bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 131-bis cod.pen
art. 133 c.p
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Testo completo

posto da: DJELASSI ADEM nato a ALATRI il 04/11/2002 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;t Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Djelassi Adem, che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 731 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo alla finalità di spaccio, meramente riproduttiva della stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, i giudici del merito hanno argomentato la finalità dell'uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale significativo pari a grammi 8,71 di sostanza tipo hashish da cui erano ricavabili 89,00 dosi singole, di cui parte in un pezzo unico e altra parte già confezionata in 10 bustine, detenuta sulla pubblica via unitamente ad una somma di denaro, e dal rinvenimento presso l'abitazione di bustine analoghe alle 10 contenenti la sostanza stupefacente in uno con la circostanza che l'imputato non aveva neppure affermato di essere assuntore, da cui la prova logica del fine di uso non esclusivamente personale a fronte della quale il ricorrente censura unicamente la rilevanza probatorio del peso ponderale senza confronto con la restante parte della motivazione.

RilevatoYil secondo motivo-con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.— risulta manifestamente infondato tenuto conto che la non particolare tenuità dell'offesa è stata argomentata in ragione del dato ponderale significativo. La norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).

Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità dell'offesa sulla base del quantitativo, motivazione che in quanto non manifestamente illogica non è censurabile in questa sede.Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M