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Ordinanza — n. 15219/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding discretionary sentencing balance review under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15219/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's decision to equate mitigating circumstances with aggravating ones falls within the discretionary power of the trial court. The appellant argued for an error in applying Article 69 of the Criminal Code and a flaw in the balancing judgment, but the court found sufficient logical motivation in the defendant's negative personality traits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 69 c.p.: The appellate court's discretionary judgment on balancing mitigating and aggravating circumstances is immune from cassation review unless it results in illogical arbitrage, provided the decision is sufficiently motivated.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review mitigating circumstances equivalence balancing judgment standard cassation procedural rules

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
309, ha riconosciuto all'imputato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 69 c.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 69 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Corte Costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

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Testo completo

posto da: LOU PAPA (CUI 062140U) nato il 13/10/2004 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;36553/25 Ritenuto che con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Genova, in riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 28 gennaio 2025 con la quale Papa Lou è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha riconosciuto all'imputato, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenuta, unitamente alle già riconosciute circostanze attenuati generiche, equivalente alle circostanze aggravanti e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in mesi due di reclusione ed euro 400,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si lamenta erronea applicazione dell'art. 69 cod. pen. e vizio di motivazione circa il giudizio di bilanciamento.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, come rammentato dallo stesso ricorrente, «[l]e statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto» (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); che nel caso in esame il mantenimento del giudizio di bilanciamento è stato logicamente motivato richiamando la negativa personalità dell'imputato desumibile, non solo da un precedente specifico, ma anche dalla commissione del reato durante la sottoposizione a misura cautelare per recente fatto analogo, sicché la doglianza del ricorrente si risolve in una critica non consentita nel giudizio di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M36553/25 Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente Massimo Battistini ndrea(„Sentili C'e 2 WER 2026 Il Fu A Ai`toz.