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Ordinanza — n. 15218/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15218/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15218/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: EL BITI MOHAMED nato il 08/02/1985 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;36404/25 Ritenuto che con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino del 26 novembre 2024 con la quale Mohamed El Biti è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il 28 giugno 2024, alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; - violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed eccessività della pena inflitta; - violazione dell'art. 240 cod. pen. (illegittima confisca dei telefoni in sequestro). considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello logicamente desunto la destinazione dello stupefacente, del tipo hashish, alla cessione in favore di terzi dalle sue modalità di presentazione (suddivisione in panetti), dal suo occultamento (anche all'interno di un calzino), dallo stazionamento dell'imputato in zona di "spaccio" con fare sospetto, dal tentativo di fuga dell'imputato alla vista della volante e dal numero di dosi ottenibili, di gran lunga superiori a una normale scorta; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, negato la derubricazione nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del consistente numero di dosi ottenibili (1.430) e della cospicua somma di denaro trovata in possesso dell'imputato, denotanti inserimento non occasionale dell'imputato nel mercato degli stupefacenti; che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello restituito i telefoni in sequestro; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 236404/25 P.Q.M

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15218/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il 28 giugno 2024, alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; - violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed eccessività della pena inflitta; - violazione dell'art. 240 cod. pen. (illegittima confisca dei telefoni in sequestro). considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello logicamente desunto la destinazione dello stupefacente, del tipo hashish, alla cessione in favore di terzi dalle sue modalità di presentazione (suddivisione in panetti), dal suo occultamento (anche all'interno di un calzino), dallo stazionamento dell'imputato in zona di "spaccio" con fare sospetto, dal tentativo di fuga dell'imputato alla vista della volante e dal numero di dosi ottenibili, di gran lunga superiori a una normale scorta; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, negato la derubricazione nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del consistente numero di dosi ottenibili (1.430) e della cospicua somma di denaro trovata in possesso dell'imputato, denotanti inserimento non occasionale dell'imputato nel mercato degli stupefacenti; che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello restituito i telefoni in sequestro; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 236404/25 P.Q.M

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 240 cod. pen art. 616 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
309 del 1990 ed eccessività della pena inflitta; - violazione dell'art. 240 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

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posto da: EL BITI MOHAMED nato il 08/02/1985 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;36404/25 Ritenuto che con sentenza del 5 giugno 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Torino del 26 novembre 2024 con la quale Mohamed El Biti è stato condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Torino il 28 giugno 2024, alla pena di un anno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando tre motivi di impugnazione con i quali si lamentano: violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e degli artt. 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen.; - violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed eccessività della pena inflitta; - violazione dell'art. 240 cod. pen. (illegittima confisca dei telefoni in sequestro). considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello logicamente desunto la destinazione dello stupefacente, del tipo hashish, alla cessione in favore di terzi dalle sue modalità di presentazione (suddivisione in panetti), dal suo occultamento (anche all'interno di un calzino), dallo stazionamento dell'imputato in zona di "spaccio" con fare sospetto, dal tentativo di fuga dell'imputato alla vista della volante e dal numero di dosi ottenibili, di gran lunga superiori a una normale scorta; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, negato la derubricazione nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione del consistente numero di dosi ottenibili (1.430) e della cospicua somma di denaro trovata in possesso dell'imputato, denotanti inserimento non occasionale dell'imputato nel mercato degli stupefacenti; che il terzo motivo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello restituito i telefoni in sequestro; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 236404/25 P.Q.M