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Ordinanza — n. 15214/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing regarding plea agreement sentencing. The court rejected the appeal because the defendant's complaint about sentencing quantification was not a permissible ground for cassation under the specific rules governing plea agreements made after August 3, 2017. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund. The decision clarifies that parties cannot challenge the agreed-upon sentence amount via cassation when the plea agreement itself covered that quantification. The ruling emphasizes strict adherence to the procedural limitations established for post-2017 plea agreements to ensure legal certainty and finality in such cases. The court affirmed the lower court's application of the agreed sentence without allowing further review on this specific ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the agreed sentence quantification, arguing a violation of the Penal Code, but the Court found this ground impermissible under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. This specific limitation applies because the plea agreement was proposed after August 3, 2017, rendering challenges to the agreed sentence amount inadmissible for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. When a plea agreement is proposed after August 3, 2017, appeals to the Court of Cassation based on the quantification of the agreed sentence are inadmissible as they do not constitute permissible grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea agreement sentencing cassation inadmissibility post 2017 plea rules quantification of penalty Article 448 paragraph 2-bis procedural limitations court costs and fine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 444, cod. proc. pen.
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., il Tribunale di Milano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Sailouh Mohamed la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Sailouh Mohamed la pena concordata, per il reato di cui all'art.
art. 133 cod.pen
- Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

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Testo completo

posto da: SAILOUH MOHAMED nato il 01/01/1963 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Milano su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Sailouh Mohamed la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 cod.pen. 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto tenuto conto dell'accordo intervenuto proprio sulla quantificazione della pena.

Tale motivo non è denunciabile come motivi di ricorso per cassazione.

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dich P.Q.M