Ordinanza — n. 15210/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: Ceesay Fatoumata nata in GAMBIA il 25/08/1990 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;36119/25 Ritenuto che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria dell'8 settembre 2021 con la quale Fatoumata Ceesay è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in Villa San Giovanni il 13 marzo 2021; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 125 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15210/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in Villa San Giovanni il 13 marzo 2021; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Ceesay Fatoumata nata in GAMBIA il 25/08/1990 avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimo Battistini;36119/25 Ritenuto che con sentenza del 22 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria dell'8 settembre 2021 con la quale Fatoumata Ceesay è stata condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; commesso in Villa San Giovanni il 13 marzo 2021; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata lamentando, con unico motivo, ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. inosservanza o erronea applicazione di legge, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.; considerato che il ricorso è inammissibile; che la doglianza della ricorrente circa il difetto di motivazione è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale, ai fini dell'affermazione di responsabilità, desunto la destinazione dello stupefacente alla cessione in favore di terzi sulla base di plurimi elementi oggettivi, quali il dato ponderale dello stupefacente (da cui sono ricavabili oltre 20.000 dosi), la suddivisione dello stupefacente in panetti, l'occultamento degli stessi in una borsa e la circostanza che lo stupefacente fosse oggetto di un trasporto a bordo di un treno; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.M