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Ordinanza — n. 15209/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal liability for omitting gambling winnings from RDC income declaration upheld as statutory offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15209/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that omitting gambling winnings from an income declaration constitutes a crime. The appellant argued that failing to disclose €250,486.45 in 2018 gambling winnings prevented the full calculation of the Reddito di Cittadinza benefit, yet the court found this omission integral to the offense under Art. 7 of D.L. 4/2019. Relying on established precedent, the court ruled that such unreported income, subject to source withholding, must be included in the family unit's income determination, thereby validating the prosecution.

Regesto Legislator

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Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4; The omission of gambling winnings subject to source withholding from the income declaration for the Reddito di Cittadinza benefit constitutes the crime of false declaration under Art. 7, D.L. 4/2019.

Parole chiave

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Reddito di Cittadinza false declaration crime gambling winnings source withholding tax income determination family unit income omission liability reddito da lotterie, giochi e scommesse

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Art. 2, comma 6, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3 n. 27994 del 11/07/2025
cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3 n. 27994 del 11/07/2025, Rv.
Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025
Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025 Rv.
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Testo completo

posto da: FILIPPONE ANTONIO nato a SIDERNO il 14/02/1954 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il ricorso di Filippone Antonio che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 perché, al fine di ottenere il RDC, nella richiesta all'Inps ometteva di dichiarare di avere percepito nel 2018 vincite da gioco pari a C 250.486,45, ottenendo l'erogazione del beneficio per C 20.772,06, è inammissibile perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, d.l. cit., alla determinazione del reddito del nucleo familiare (Sez. 3 n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378 - 01;

Sez. 3, n. 32172 del 11/06/2025 Rv. 288572 - 01). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P. P.Q.M