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Ordinanza — n. 15208/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for insufficient mitigating circumstances and repetitive reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15208/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the motivation of the conviction and the denial of statutory mitigating circumstances. The lower court affirmed the defendant's responsibility for drug trafficking based on significant quantities of monoacetylemorphine and cocaine found alongside packaging materials, establishing a non-personal use purpose. The court ruled that generic mitigating factors were excluded because the defendant was engaged in illegal activities while on home arrest, thereby negating any positive elements required for leniency.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; Art. 73, comma 51, d.P.R. 309/1990: The recognition of generic mitigating circumstances requires positive elements affecting the gravity of the crime, which are absent when the defendant is engaged in illegal activities during preventive measures.

Parole chiave

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drug trafficking conviction mitigating circumstances home arrest violation non-personal use inadmissible appeal quantitative evidence packaging materials imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Rilevato il secondo motivo con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod.pen.
Art. 73 comma 51 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 62- bis cod.pen
Rilevato il secondo motivo con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
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Testo completo

posto da: CASTAGNA GIOVANNI nato a ROMBIOLO il 29/04/1972 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;Ritenuto che il primo motivo di ricorso di Castagna Giovarri, che contesta la correttezza della motivazione posta base dell'affermazione della responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 51d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con riguardo i alla finalità di spaccio, meramente riproduttivirdella stessa censura già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici disattesa con motivazione congrua, è manifestamente infondato là dove, con logica motivazione, i giudici del merito hanno argomentato la finalità dell'uso non esclusivamente personale in ragione del dato ponderale significativo (grammi 30,19 di sostanza stupefacente tipo monoacetilmorfina da cui erano ricavabili 114,9 dosi singole e grammi 9,19 di cocaina da cui erano ricavabili 48,9 dosi singole), la contestuale detenzione di sostanze di diversa tipologia e del rinvenimento di un rotolo di carta stagnola detenuto nello stesso luogo dello stupefacente, materiale utile per il confezionamento da cui la prova del fine di uso non esclusivamente personale.

Rilevato il secondo motivo con cui denuncia il vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze ex art. 62- bis cod.pen. risulta inammissibile perché manifestamente infondato avendo la Corte territoriale escluso la mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione della circostanza che l'imputato fosse dedito all'attività illecita durante la sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) ed è sufficiente ad escluderle l'individuazione di elementi di segno contrario, come avvenuto nel caso in esame.

Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 4mmende. P. P.Q.M