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Ordinanza — n. 15198/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing dismissed as inadmissible under new procedural limits. The court rejected the appeal because the grounds cited were no longer permitted for post-2017 plea agreements. The decision enforces strict admissibility rules for cassation appeals involving plea bargains. The ruling establishes that specific procedural defects cannot be raised after the legislative amendment. The court ordered the appellant to pay court costs and a fine to the state. This case clarifies the temporal application of new cassation admissibility restrictions. The judgment confirms the finality of plea bargain sentences under current law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15198/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentencing, arguing violations of law regarding the legal qualification of the offense and the exclusion of a specific statutory provision. The court ruled that the appeal was inadmissible because the grounds raised were no longer permitted for appeals against plea bargain sentences following a 2017 legislative amendment. Consequently, the court applied the new admissibility limits which bar such specific complaints for post-2017 agreements, enforcing the finality of the plea procedure.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if the grounds cited are no longer permitted by the new legislative limits introduced for agreements made after August 3, 2017.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain admissibility cassation appeal limits procedural time limits legal qualification error court costs and fines

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivi di ricorso per cassazione (Sez.
Art. 444, cod. proc. pen.
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Fadel Bilal la pena concordata, per (, il reato di cui all'art.
art. 448 cod.proc.pen
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivi di ricorso per cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01
448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

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Testo completo

o a TREVIGLIO il 11/09/2004 avverso la sentenza del 30/09/2025 del TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Bergamo su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Fadel Bilal la pena concordata, per (, il reato di cui all'art. 731 comma 11d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 0337 cod.pen. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed esclusione dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. t 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per il vizio qui dedotto tenuto conto dell'accordo intervenuto e della correttezza della qualificazione giuridica in ragione del quantitativo di stupefacente.

Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivi di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle mmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M