Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of new facts and failure to pay costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints were merely repetitive of those already examined by lower courts. The appellant argued for a reconstruction of facts regarding income declaration, but the Court found no new elements to alter the established narrative. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are repetitive of those already decided and do not introduce new facts or legal arguments capable of affecting the judgment's outcome.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: VALENTI ENRICO SALVATORE nato il 22/11/1971 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;35898/25 Ritenuto che con sentenza del 18 aprile 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 27 ottobre 2023 con la quale Enrico Salvatore Valenti è stato condannato per i delitti di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 (capo a) e 7, comma 1, d.l. 4 del 2019 (capo b), unificati dal vincolo della continuazione; commessi in Marsala, il 23 gennaio 2020; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo di impugnazione, mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione nonché inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che le doglianze del ricorrente sono meramente reiterative di quelle già valutate dalla Corte territoriale e finalizzate a una ricostruzione alterativa del fatto, non consentita in sede di legittimità; che, in particolare, la Corte, a fronte dei rilievi difensivi, ha spiegato che, ai fini della produzione di un reddito da dichiarare per il reddito di cittadinanza, è sufficiente l'accredito delle somme di denaro sul conto relativo al gioco, che non risulta indispensabile anche il prelievo del denaro e che non rileva neppure l'esistenza di un saldo negativo; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i P.Q.M