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Ordinanza — n. 15194/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant raised a ground for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure that was not permitted in a second-instance settlement agreement. The appellant argued for acquittal based on this article, but the law restricts cassation reviews in settlement cases to specific issues like the formation of consent or the prosecutor's approval. Consequently, the court ruled that the waiver of this specific defense precludes its consideration at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In proceedings for a settlement agreement at the appellate level, appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they concern waived grounds or the failure to evaluate conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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settlement agreement appellate procedure acquittal grounds waiver of defense inadmissible appeal Code of Criminal Procedure Cassation review esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna del Trib}inal ,di Milano nei confronti di Kassimi g..z.
art. 129 cod. proc. pen
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
peri, (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

posto da: KASSIMI MOHAMED nato il 25/08/1987 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato, applicando la pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la sentenza di condanna del Trib}inal ,di Milano nei confronti di Kassimi g..z. ‘.• Mohamed in relazione al reato di cui . 73, comma 4 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la mancata considerazione della sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Deve infatti ricordarsi che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri, (ex plurimis, Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

D P.Q.M