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Ordinanza — n. 15192/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence due to inadmissible grounds under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15192/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs. The defendant challenged a plea bargain sentence by citing grounds that were no longer permitted under the amended Article 448 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that specific defects in plea bargain appeals became inadmissible after the introduction of the new paragraph in 2017, rendering the current arguments legally non-existent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on grounds that ceased to be admissible following the legislative amendment, as such defects no longer constitute valid grounds for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible grounds cassation procedure procedural amendment court costs order

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez.
Art. 444, cod. proc. pen.
- Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
- Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod.proc.pen
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

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Testo completo

FA nato il 01/01/1989 avverso la sentenza del 19/03/2025 del GIP TRIBUNALE di BERGAMO udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. peri., il Tribunale di Bergamo su concorde richiesta delle parti, ha applicato a Zouani El Mostafa la pena concordata, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. - Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento e lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. - Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017 per le quali valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non ammette tale impugnazione per i vizi qui dedotti. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M