Cassation appeal dismissed for inadmissibility as conditional suspension claim was not raised in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant failed to raise the issue regarding the conditional suspension of the sentence during the appellate proceedings. Although the appellant argued a lack of motivation for denying the suspension, the court held that such matters must be presented in the appeal stage unless they were obvious from the start. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, c.p.p.: Issues regarding the conditional suspension of the sentence are not deducible in a cassation appeal if not raised in the appeal, unless they were obvious from the beginning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: DI SILVIO PASQUALE nato a ROMA il 31/05/2005 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;35755/25 Ritenuto che con sentenza 'del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 9 luglio 2024 pronunciata nei confronti di Pasquale Di Silvio, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo di impugnazione con cui è stato lamentato difetto di motivazione in merito alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che in tema di ricorso per cassazione non sono deducibili questioni non prospettate nei motivi di appello, a eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 5, n. 40863 del 18/11/2025, L., 288905 - 02); che la doglianza relativa alla sospensione condizionale della pena, deducibile con l'appello, non è stato proposta con il gravame sicché non può essere dedotta in sede di legittimità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.M