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Ordinanza — n. 15188/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the appellant voluntarily withdrew the appeal, rendering the case inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15188/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Marco Leodori, voluntarily withdrew the appeal through his special procurator. Leodori had previously challenged a second-instance sentence reducing his prison term and fine for multiple drug trafficking offenses committed between 2010 and 2011. Since the withdrawal was a voluntary act attributable to the appellant, the court ordered him to pay both procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When an appellant voluntarily withdraws the appeal, the cassation remedy is deemed inadmissible, and the appellant is condemned to pay the costs of the proceedings and a fine to the state treasury.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of cassation payment of procedural costs fine to state treasury drug trafficking offenses second instance reform appellant's voluntary act

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
309 del 1990, commessi in Cerreto Laziale, Tivoli, Roma e altrove, nell'aprile-maggio 2010 (capo B); artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000

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Testo completo

posto da: LEODORI MARCO nato a ROMA il 21/02/1961 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO BATTISTINI;35735/25 Ritenuto che con sentenza del 6 giugno 2025 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli del 21 ottobre 2021, in accoglimento del concordato proposto dalle parti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla circostanza aggravante di cui al capo D), ha rideterminato la pena inflitta a Marco Leodori in anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 21.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R n. 309 del 1990, commessi in Cerreto Laziale, Tivoli, Roma e altrove, nell'aprile-maggio 2010 (capo B); artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Cerreto Laziale, il 3 giugno 2010 (capo C); 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Cerreto Laziale e Castel Madama, il 3 giugno 2010 (capo D), unificati ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando, con unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il ricorrente, per tramite del difensore munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e che consegue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà della parte e, quindi, a colpa del ricorrente, Corte Cost. n. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichi P.Q.M